Nei territori compresi nell'ambito del bacino imbrifero del Po, il Magistrato per il Po deve essere sentito sull'ammissibilita' delle domande di concessione di derivazione di acqua prima della loro istruttoria nonche' sui risultati dell'istruttoria stessa. Per i territori ricadenti anche nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, e' richiesto il solo parere del Magistrato per il Po.

Testo vigente dal 27 luglio 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735~art9 · fonte del testo