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Il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono soppressi. Le relative attribuzioni sono devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo. Allo stesso Ministero e' attribuita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti di esso.

Testo in vigore dal 14 agosto 1959 al 4 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-07-31;617~art2 · fonte del testo