E' istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:

  • a)un rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;
  • b)sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;
  • c)quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo articolo 13;
  • d)un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunita' in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, puo' invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali. Il Consiglio nazionale per l'ambiente e' presieduto dal Ministro dell'ambiente ed e' rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero dell'ambiente. Il Consiglio da' pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalita' stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale. Il Consiglio puo' proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalita' indicate nell'articolo 1 comma 3. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'articolo 1, comma 6, che e' allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento. Il Consiglio nazionale per l'ambiente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 15 luglio 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 210/1987

    Questione infondata
    28 maggio 1987

    L'attribuzione alle sole associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o interregionale dei poteri di presentare terne di candidati per la nomina a membri del Consiglio Nazionale per l'ambiente, di denunciare fatti produttivi di danno ambientale, di intervenire nei giudizi per il relativo risarcimento, e di promuovere i giudizi per l'annullamento degli atti illegittimi, non viola le competenze della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto quest'ultima ha un proprio rappresentante in seno al Consiglio, e la facolta` di denuncia e` conferita anche alla Provincia ed al singolo cittadino. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 12, comma primo, lett. c), 13 e 18, L. 8 luglio 1986 n. 349, in riferimento agli artt. 2, 3, comma terzo, 8, nn. 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 10 Cost. in relazione all'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946).

    Art. 10 cost. · Art. 5 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale · Art. 6 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale · Art. 7 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349~art12 · fonte su Normattiva