Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Art. 21 — Norma abrogativa
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano in ogni caso in vigore le norme riguardanti le forme specifiche di autonomia delle universita' non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Testo vigente dal 11 maggio 1989
