Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 62 — Abrogazione delle norme incompatibili o contrarie

A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dalle diverse decorrenze previste dalle singole norme della legge stessa, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o contrarie. Restano in vigore, per i periodi transitori previsti dagli articoli 28, 52, 58 e 59, le norme del precedente ordinamento concernenti gli istituti mantenuti in essere per i predetti periodi transitori.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art62 · fonte su Normattiva