Art. 62 — Abrogazione delle norme incompatibili o contrarie
A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dalle diverse decorrenze previste dalle singole norme della legge stessa, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o contrarie. Restano in vigore, per i periodi transitori previsti dagli articoli 28, 52, 58 e 59, le norme del precedente ordinamento concernenti gli istituti mantenuti in essere per i predetti periodi transitori.
Testo vigente dal 2 agosto 1984
