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Il Ministero delle partecipazioni statali e' costituito da un Ispettorato generale, da un Servizio per gli affari amministrativi e per il personale e da un Servizio per gli affari economici. All'Ispettorato e' preposto un funzionario che avra' qualifica di direttore generale, il quale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. A ciascuno dei due servizi e' preposto un funzionario che avra' qualifica di ispettore generale. Nella prima attuazione della presente legge e per non piu' di cinque anni i posti di cui al comma precedente possono essere conferiti per incarico anche ad estranei all'Amministrazione da nominarsi con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli incarichi sono in ogni momento revocabili. E' istituita presso il Ministero predetto la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1957 al 6 giugno 1993
