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Il Governo e' delegato a provvedere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione del Ministero ed alla istituzione dei ruoli organici del personale strettamente indispensabile, in relazione alle effettive esigenze dei servizi, e comunque per un numero di posti non superiore a cento unita', nonche' alla disciplina dell'inquadramento del personale sulla base del criterio di trasferire al Ministero delle partecipazioni statali personale di altre Amministrazioni dello Stato e di bandire concorsi interni per qualsiasi qualifica della carriera.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1957 al 6 giugno 1993
