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Sino a quando non sara' provveduto, ai sensi del precedente articolo, all'attuazione dei ruoli organici, sono distaccati, nella posizione di comando, presso gli uffici del Ministero delle partecipazioni statali, dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato in numero non superiore a cento unita', da ripartirsi per carriera e categoria di appartenenza con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali e con il Ministro per il tesoro. Possono essere altresi' conferiti specifici incarichi professionali di carattere temporaneo a tecnici estranei all'Amministrazione, con la remunerazione da stabilirsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali e con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1957 al 6 giugno 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-22;1589~art8 · fonte del testo