Istituzione e finalita' del Museo del Ricordo Al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonche' di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della piu' complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalita' di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, e' istituito il Museo del Ricordo, con sede in Roma. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione Museo del Ricordo, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio, la regione Friuli Venezia Giulia, Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati. Il patrimonio della Fondazione di cui al comma 2 e' costituito da apporti del Ministero della cultura e puo' essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attivita' della Fondazione sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, che possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione di cui al comma 2. La Fondazione di cui al comma 2 e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. All'attivita' di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 12 novembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-10-23;165~art1 · fonte su Normattiva