La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale «Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre», nel giorno della strage dei piccoli martiri di Gorla, al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria delle bambine e dei bambini martiri delle guerre e di rafforzare l'impegno per la pace. In occasione della celebrazione del Giorno di cui al comma 1, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono essere organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sui fatti di cui al medesimo comma 1, con particolare riferimento alla promozione di una cultura della pace. Il Giorno di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 21 maggio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-05-06;85~art1 · fonte su Normattiva