Di conseguenza sono soppressi il ruolo organico degli economi dei convitti nazionali di cui alla tabella annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 31-b), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 32-a), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed i ruoli organici dei segretari e degli economi-cassieri degli educandati femminili dello Stato, di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, alle leggi 25 luglio 1952, n. 1079, 22 marzo 1952, n. 209, al quadro 31-b), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 32-a), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo vigente dal 8 settembre 1959
