Il personale dei soppressi ruoli e' inquadrato, all'atto della entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico unico di cui al precedente articolo 1, nella qualifica indicata nell'annessa tabella, corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando, nel nuovo ruolo e nella qualifica predetti, la relative anzianita', maturata nei soppressi ruoli, ai fini della successiva progressione di carriera e delle attribuzioni degli aumenti periodici di stipendio.

Testo vigente dal 8 settembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;700~art3 · fonte del testo