Nell'interno del Parco sono costituite:
- a)zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita';
- b)zone di ripopolamento, produzione e allevamento di selvaggina a termini del testo unico sulla caccia di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, e centri di riproduzione ittica;
- c)zone di bosco-parco, con trattamento boschivo tendente alla formazione di arboree di elevata eta';
- d)zone non boscate.
Testo vigente dal 4 maggio 1968
