Nell'interno del Parco sono costituite:

  • a)zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita';
  • b)zone di ripopolamento, produzione e allevamento di selvaggina a termini del testo unico sulla caccia di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, e centri di riproduzione ittica;
  • c)zone di bosco-parco, con trattamento boschivo tendente alla formazione di arboree di elevata eta';
  • d)zone non boscate.

Testo vigente dal 4 maggio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;503~art2 · fonte su Normattiva