Ai fini della conservazione delle caratteristiche ambientali e della educazione e ricreazione dei cittadini e' istituito il Parco nazionale della Calabria. Il Parco si estende in ciascuna delle province della Calabria e sara' costituito prevalentemente da terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Fanno parte del Parco anche i laghi e i corsi d'acqua in esso inclusi. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sara' effettuata, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del comitato di cui all'articolo 9, sentito il comitato regionale della programmazione economica, la delimitazione dei terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui al comma precedente. Potranno essere inclusi nel Parco anche i terreni che perverranno successivamente alla predetta azienda. La relativa delimitazione dovra' essere effettuata entro due anni dalla data di acquisto o di esproprio di tali terreni. La superficie complessiva delimitata ai sensi dei commi terzo e quarto del presente articolo non puo' essere superiore a 15 mila ettari. Tuttavia la superficie del Parco puo' essere ampliata, nel limite massimo del 20 per cento dell'indicata estensione, mediante l'inclusione nel Parco stesso di terreni adiacenti, a chiunque appartenenti, che fossero ritenuti indispensabili ai fini della valorizzazione e per la migliore gestione del Parco stesso.

Testo vigente dal 4 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;503~art1 · fonte su Normattiva