Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
Art. 15-duodevicies — Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in altri casi
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1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revocazione.
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
