Art. 15-novies — Sanzioni
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1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza di cui all'articolo 15-quater corredata da autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la revoca, da disporre immediatamente, prevista dall'articolo 15-terdecies, nonche' il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile. 2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 15-octies.
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
