Art. 15-octies — Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali
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Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e' tenuto a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
