Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
Art. 15-undevicies — Applicazione
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1. Le disposizioni previste dal presente capo si applicano dal 1 luglio 2002. 2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al presente capo deliberata anteriormente al 1° luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
