Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
Art. 16 — Disposizione transitoria
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L'ammissione ((al patrocinio a spese dello Stato nei casi di cui al capo I)) deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
