L'articolo 55 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Il personale di equipaggio delle navi traghetto, quando eccede il limite di prestazioni mensili di 156 ore, ha titolo ad una indennita' ragguagliata ad un sessantesimo della misura ordinaria feriale diurna del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 32 per ogni minuto eccedente il limite di prestazione, secondo quanto previsto dai turni di servizio. I periodi di tempo che danno luogo alla corresponsione dell'indennita' non sono validi ai fini del computo del lavoro straordinario di cui all'articolo 32". Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, salva, per il personale appartenente alla sede di navigazione di Messina, la remunerazione delle prestazioni straordinarie relative alle manutenzioni effettuate dal 1 luglio 1977 alla data di entrata in vigore della presente legge, non compensate in relazione a quanto previsto dalle precedenti norme in materia.

Testo vigente dal 17 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;448~art12 · fonte su Normattiva