[1]L'ultimo comma dell'articolo 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti, con effetto dal 1 luglio 1973:

[2]"Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza, determinate detraendo dal numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso, quello relativo alle assenze dovute a festivita' infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc. nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale considerato. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo articolo 34. Per la determinazione delle ore di lavoro mensilmente prestate dal personale di macchina e dei treni ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui ai capi VII e VIII, il direttore generale e' autorizzato ad adottare procedimenti semplificativi o a ricorrere a valutazioni forfettarie o convenzionali".

Testo vigente dal 16 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-16;57~art6 · fonte su Normattiva