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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 416.245 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 406.245, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto ad euro 10.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 11 marzo 2006 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;79~art2 · fonte su Normattiva