Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti
Art. 5 — Relazione al Parlamento
Ogni due anni il Ministro della salute trasmette al Parlamento una relazione sui dati raccolti nel registro nazionale e nei registri regionali, relativamente alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge.
Testo vigente dal 27 giugno 2012
