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Nei normali concorsi che saranno banditi per l'ammissione nel ruolo di cui all'art. 3 e' riservata una aliquota non superiore a un terzo dei posti messi a concorso a favore del personale della carriera di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Non possono usufruire di tale riserva gli impiegati che non abbiano conseguita la idoneita' in precedente concorso per l'ammissione alla carriera di segretari di polizia.

Testo in vigore dal 7 marzo 1958 al 11 gennaio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;98~art11 · fonte del testo