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Ai segretari di polizia sono attribuite, sotto la direzione e la responsabilita' dei funzionari di pubblica sicurezza, le seguenti funzioni:

  • a)provvedono alla trattazione degli affari di polizia amministrativa;
  • b)curano l'osservanza delle leggi tributarie in materia di autorizzazioni di polizia;
  • c)possono essere adibiti a compiti di segretario in seno alle Commissioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza,;
  • d)svolgono funzioni contabili e di concetto, fermo restando la competenza dei servizi di ragioneria delle Prefetture;
  • e)provvedono alle certificazioni e autenticazioni di atti;
  • f)esercitano, inoltre, le funzioni amministrative che possono essere loro affidate dal personale delle carriere direttive.

Testo in vigore dal 7 marzo 1958 al 11 gennaio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;98~art2 · fonte del testo