Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 marzo 1958 al 11 gennaio 1967. Leggi il testo vigente →

Nella prima attuazione della presente legge, nei posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, di polizia del ruolo di cui all'art. 1 sono inquadrati, con decreto Ministeriale, conservando, anche agli effetti della progressione di carriera, l'anzianita' acquisita nel ruolo di provenienza, rispettivamente gli aiutanti principali, primi aiutanti e aiutanti di polizia che, in base ai precedenti di carriera, qualifiche riportate ed ogni altro elemento di valutazione, siano giudicati idonei a tale inquadramento dal Consiglio di amministrazione. Gli aiutanti di polizia giudicati non idonei all'inquadramento mantengono la propria qualifica, restando nell'attuale ruolo organico conservato ad esaurimento. In corrispondenza al numero degli impiegati di cui al precedente comma, vengono lasciate altrettante vacanze nella qualifica iniziale della carriera del personale esecutivo di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 7 marzo 1958 al 11 gennaio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;98~art9 · fonte del testo