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I posti del ruolo in soprannumero vacanti sono messi a concorso ogni biennio. I posti del ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, che siano rimasti eventualmente vacanti dopo le immissioni di cui al successivo art. 5 e quelli di cui all'art. 6 della presente legge, sono messi a concorso insieme con i posti vacanti del ruolo in soprannumero. I vincitori sono nominati, seguendo l'ordine della graduatoria, nei posti disponibili del ruolo di cui al predetto decreto e, quando tali posti siano stati coperti, nei posti in soprannumero con la qualifica di maestri di ruolo soprannumerario. Nel caso in cui il concorso sia stato bandito soltanto per posti di ruolo in soprannumero, la nomina dei vincitori verra' fatta come maestri del ruolo soprannumerario secondo l'ordine della graduatoria. Il vincitore del consorso cui spetti la nomina a straordinario in un posto di ruolo organico, non puo' rinunziarvi per ottenere la nomina a maestro di ruolo soprannumerario per effetto dello stesso concorso.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1954 al 6 giugno 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-27;1170~art2 · fonte del testo