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Durante la permanenza nel ruolo in soprannumero il maestro e' assegnato ad un circolo didattico, a disposizione del direttore il quale utilizzera' la sua opera nei posti di fatto vacanti, compresi quelli di cui sono titolari i maestri comunque distaccati, o per supplire i maestri temporaneamente assenti. Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a disciplinare particolarmente, con propria ordinanza, l'utilizzazione dei maestri soprannumerari, nonche' loro eventuale trasferimento, avendo riguardo alla loro permanenza nella sede, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1954 al 6 giugno 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-27;1170~art4 · fonte del testo