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All'inizio di ogni anno scolastico i maestri del ruolo in soprannumero saranno progressivamente immessi nel ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, nel limite dei posti di tale ruolo che si siano resi giuridicamente vacanti durante l'anno scolastico precedente, fino alla data anzidetta, esclusi i posti riservati ai sensi dell'art. 6. I maestri soprannumerari che passano nel ruolo di cui al predetto decreto sono nominati straordinari continuando a percepire gli assegni del grado iniziale con diritto alla progressione economica nello stesso grado in base all'anzianita' di servizio gia' acquisita nel ruolo in soprannumero. Il servizio prestato nel ruolo soprannumerario e' valutato per non piu' di due anni ai fini del periodo di prova nel ruolo di cui al citato decreto per la promozione ad ordinario. Superato il periodo di prova, i maestri stessi vengono nominati ordinari con una anzianita' di servizio pari a quella che avevano nel ruolo in soprannumero, detratti gli anni gia' valutati per il compimento del periodo di prova. I maestri nominati straordinari, ai sensi del comma precedente, saranno assegnati, in via definitiva, alle sedi che risultano vacanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti, e, in via provvisoria, ad una sede comunque disponibile rinviando l'assegnazione definitiva all'anno scolastico successivo per le sedi che risulteranno disponibili dopo l'effettuazione dei trasferimenti.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1954 al 6 giugno 1982

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