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Nella determinazione del numero dei posti vacanti da considerarsi disponibili per l'immissione nel ruolo previsto con il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, dei maestri soprannumerari ai sensi dell'articolo precedente, nonche' per l'assegnazione della sede, vanno esclusi i posti vacanti nei Comuni capoluoghi di provincia, i quali continueranno ad essere conferiti a norma del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1951, n. 550. Dal numero dei posti vacanti nei Comuni diversi dal capoluogo di provincia da considerare disponibili per lo scopo anzidetto, vanno inoltre detratte:
- a)le aliquote riservate per l'assunzione di maestri compresi nelle graduatorie ad esaurimento dei concorsi magistrali previste da norme speciali di leggi, in quanto tali graduatorie non siano ancora esaurite;
- b)l'aliquota di un quinto dei posti da riservare per eventuali trasferimenti da altre province. Qualora solo parte del quinto dei posti sia coperto mediante trasferimento da altre province, i posti residui saranno aggiunti a quelli a disposizione dei maestri soprannumerari per l'immissione nel ruolo di cui al predetto decreto.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1954 al 6 giugno 1982
