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Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a stabilire la tabella di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie dei concorsi riservati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo. Nel concorso riservato di cui al numero 1) la Commissione esaminatrice, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procede alla somma dei voti da essa assegnati per i titoli con i voti riportati dal concorrente nelle prove d'esame del concorso magistrale in cui ha conseguito l'idoneita'. Nel concorso riservato di cui al numero 2) dell'articolo precedente, gli esami si svolgeranno secondo le modalita' stabilite dall'art. 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830, ratificato, con modificazione, con la legge 5 aprile 1950, n. 191. Sara' applicabile inoltre l'art. 11 del citato decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830. Qualora i posti da conferire mediante il concorso riservato per titoli ed esame di cui al numero 1) non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante il concorso riservato per titoli di cui al numero 2) e viceversa. Nel caso in cui il contingente dei posti di ruolo soprannumerario non risulti interamente coperto dai concorsi riservati, i posti che rimanessero vacanti saranno immediatamente messi a concorso, a norma del precedente art. 2.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1954 al 6 giugno 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-27;1170~art8 · fonte del testo