Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui al precedente articolo, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualita' di insegnante incaricato della stessa materia o materia affine, negli Istituti di istruzione artistica, purche' si siano compiuti complessivamente tre anni di servizio come assistente. Ai fini dell'inquadramento nonche' a quelli della determinazione dello stipendio e della progressione di carriera, sono computati per intero gli anni di servizio prestati come assistenti incaricati.

Testo vigente dal 27 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-11;1178~art9 · fonte su Normattiva