Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che siano stati compresi interne oppure che abbiano riportato la idoneita' in concorsi a cattedre degli istituti stessi e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "distinto", possono, a domanda e in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'inclusione in terna o l'idoneita' si riferisce. Gli insegnanti di ruolo degli istituti statali di istruzione artistica che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma possono parimenti chiedere l'assunzione in ruolo per l'insegnamento al quale la idoneita' o l'inclusione interna si riferisce. Ai fini di cui al presente e al successivo articolo si considerano idonei coloro che in un concorso a cattedre degli istituti di istruzione artistica siano stati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice.

Testo vigente dal 30 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;831~art13 · fonte su Normattiva