[1]Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i salariati non di ruolo dell'Amministrazione della marina mercantile possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti di cui al precedente art. 1. Dalla nomina in ruolo sono esclusi gli operai temporanei che abbiano superato il 60° anno di eta'. Nella prima applicazione della presente legge, le nomine in ruolo verranno conferite, entro il numero dei posti fissati per ciascuna categoria, nella tabella allegata, mediante concorso per titoli, ferme restando tutte le altre condizioni previste dall'art. 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67. Apposita Commissione, nominata dal Ministro, presieduta dal capo del personale, stabilira' l'inquadramento di ciascun salariato sulla base dell'anzianita', della capacita' professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

[2]TABELLA Salariati permanenti

[3]Organico Coefficiente Qualifica Num.

[4]167 Operaio specializzato............. 11 157 Operaio qualificato............... 38 131 Operaio comune.................... 12 ----- 61

Testo vigente dal 18 novembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-10-22;947~art2 · fonte del testo