Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operai temporanei delle scuole di polizia, che non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di eta', possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti di cui al precedente art. 1. Nella prima attuazione della legge le nomine in ruolo verranno conferite mediante concorso per titoli, entro il numero dei posti fissato, per ciascuna categoria, nella tabella n. 1 allegata alla legge medesima. Una Commissione, nominata dal Ministro per l'interno, composta dal direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza, che la presiede, dal direttore della Divisione Forze armate di polizia presso la Direzione generale di pubblica sicurezza e dal comandante della Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, stabilira' l'inquadramento di ciascun salariato temporaneo sulla base dell'anzianita', della capacita' professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

Testo vigente dal 5 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-02-12;86~art2 · fonte su Normattiva