Istituzione del servizio civile nazionale

Art. 5 — Ammissione al servizio civile

Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purche' non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potra' incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, e' fatta esplicita menzione della possibilita' di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonche' di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:

  • a)le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo;
  • b)i cittadini riformati per inabilita' al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'eta'.

Testo vigente dal 22 marzo 2001

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 417/2006

    Parametro
    14 dicembre 2006

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 117 cost. · Art. 5 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 5 Istituzione del servizio civile nazionale · Art. 2 Istituzione del servizio civile nazionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-06;64~art5 · fonte su Normattiva