Art. 6 — Determinazione del contingente
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e' stabilita, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.
Testo vigente dal 22 marzo 2001
