Art. 7 — Ufficio nazionale per il servizio civile
L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalita' della presente legge e la programmazione nazionale. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
Testo vigente dal 22 marzo 2001
