Istituzione del servizio civile nazionale

Art. 7 — Ufficio nazionale per il servizio civile

L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalita' della presente legge e la programmazione nazionale. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

Testo vigente dal 22 marzo 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 228/2004

    Questione infondata
    16 luglio 2004

    Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 della legge n. 64 del 2001 – censurate dalla Provincia autonoma di Trento in quanto inciderebbero su materie attribuite dallo statuto alla competenza legislativa e amministrativa della Provincia, in base alla premessa di fondo che allo Stato spetterebbe la disciplina giuridica generale del servizio civile, mentre la regolazione delle attività nelle quali il servizio consiste spetterebbe alla Provincia in rapporto agli ambiti materiali interessati – costituiscono espressione della competenza legislativa statale a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, quale forma – ancorché volontaria – di adempimento del dovere di difesa della Patria, alternativa al servizio militare (art. 52 Cost.; ora anche art. 117, secondo comma, lettera d), Cost.). Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, sollevate in riferimento a diverse disposizioni dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.

    Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 7 Istituzione del servizio civile nazionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-06;64~art7 · fonte su Normattiva