La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita' mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona umana. Il servizio sanitario nazionale e' costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita' destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalita' che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale e' assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attivita' e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attivita' comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettivita'. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

Testo vigente dal 28 dicembre 1978

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 455/1990

    Parametro
    16 ottobre 1990

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia di Trento 15 marzo 1983, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria) sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento in riferimento agli artt. 3,…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 116 cost. · Art. 5 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art1 · fonte su Normattiva