[1]Tutela della salute

[2]La Regione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e della collettivita' con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e dell'infanzia. Nei limiti della legge dello Stato, istituisce il servizio sanitario regionale articolato in unita' sanitarie locali con la partecipazione dei comuni e delle province, dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali alla autonoma gestione delle stesse.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art7 · fonte su Normattiva