Art. 7
[1]Tutela della salute
[2]La Regione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e della collettivita' con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e dell'infanzia. Nei limiti della legge dello Stato, istituisce il servizio sanitario regionale articolato in unita' sanitarie locali con la partecipazione dei comuni e delle province, dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali alla autonoma gestione delle stesse.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
