Art. 29 — Disciplina dei farmaci
La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalita' pubblica della produzione. Con legge dello Stato sono dettate norme:
- a)per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualita' e per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalita' del servizio sanitario nazionale;
- b)per la revisione programmata delle autorizzazioni gia' concesse per le specialita' medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della Comunita' economica europea;
- c)per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;
- d)per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalita' della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla immissione in commercio;
- e)per la brevettabilita' dei farmaci;
- f)per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;
- g)per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attivita' degli informatori scientifici;
- h)per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752.
Testo vigente dal 28 dicembre 1978
