Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 40 — Enti di ricerca e relative convenzioni

Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attivita' finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonche' la utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.

Testo vigente dal 28 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art40 · fonte su Normattiva