Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 43 — Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie

La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5. Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e alle istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unita' sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalita' per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unita' sanitarie locali. Sino alla emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanita' in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto articolo 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonche' gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanita' la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1978

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 452/1989

    Parametro
    27 luglio 1989

    Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria), nella parte in cui dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della predetta legge n.…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 97 cost. · Art. 4 Istituzione del servizio sanitario nazionale

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  • Ordinanza n. 677/1988

    Parametro
    16 giugno 1988

    dichiara l'estinzione del processo per rinuncia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 6 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 224/1988

    Parametro
    25 febbraio 1988

    Dichiara estinto il processo per rinuncia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 76 cost. · Art. 21 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 43 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 80 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art43 · fonte su Normattiva