Art. 1 — Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
Al fine di assicurare omogeneita' ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualita' dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilita' ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, e' istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie». Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualita' dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.
Testo vigente dal 18 luglio 2016
