Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Art. 2 — Definizioni
Ai fini della presente legge si intende per:
- a)«Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;
- b)«stato dell'ambiente»: la qualita' di tutte le componenti delle matrici ambientali;
- c)«pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attivita' antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonche' gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;
- d)«impatti»: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualita' ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;
- e)«livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo e quantitativo di attivita' che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.
Testo vigente dal 18 luglio 2016
