Art. 12 — Rete nazionale dei laboratori accreditati
Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attivita' di laboratorio che presentino natura di elevata complessita' e specializzazione. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento. Sono fatte salve le attivita' di laboratorio e le attivita' attribuite ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge. Il Sistema nazionale, per le proprie attivita' ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessita', e' ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 18 luglio 2016
