Art. 59 — (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
- a)i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;
- b)il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
- b-bis)il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
- b-ter)il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
- a)prove sui materiali da costruzione;
- b)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;
- c)prove di laboratorio su terre e rocce. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.
Testo vigente dal 18 giugno 2019, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva