Art. 17 — Clausola di invarianza finanziaria
[1]Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 giugno 2016
[2]MATTARELLA
[3]Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
[4]Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo vigente dal 18 luglio 2016
