Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attivita' del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio di cui all'articolo 13. Tali funzioni comprendono:

  • a)l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
  • b)la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attivita' che l'ISPRA svolge a supporto delle agenzie o in collaborazione con esse, nel territorio di loro competenza;
  • c)la definizione degli strumenti, delle modalita' operative e dei criteri di periodicita' e di omogeneita' per l'esecuzione delle attivita' di controllo, tali da garantire una valutazione periodica dei dati esaminati, nonche' la definizione di metodologie per le attivita' di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali;
  • d)la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del processo di accreditamento dei laboratori;
  • e)lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualita' dei dati di monitoraggio ambientale in conformita' agli standard europei, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
  • f)l'elaborazione di criteri e di parametri uniformi per lo svolgimento dell'attivita' conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, nonche' la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • g)il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' l'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
  • h)lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonche' per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;
  • i)la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale di cui all'articolo 11;
  • l)la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali e a tutte le associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute, oltre che una fruizione libera dei dati ambientali, anche la possibilita' di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;
  • m)le attivita' di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attivita' di trasferimento dei dati ambientali e al fine dell'adeguamento agli standard internazionali.

Testo vigente dal 18 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132~art6 · fonte su Normattiva