Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. 1 Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attivita' delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attivita', di cui all'articolo 10. Le agenzie svolgono le attivita' istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza. Le agenzie possono svolgere attivita' istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Le agenzie possono svolgere altresi' attivita' ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. 1 Le attivita' di cui al comma 5 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialita' delle agenzie nell'esercizio delle attivita' istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, e' vietato lo svolgimento di attivita' di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 luglio - 12 ottobre 2017, n. 212 (in G.U. 1ª s.s. 18/10/2017, n. 42), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui trova applicazione nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano", del comma 5 del presente articolo "nella parte in cui applica anche alle Province autonome le tariffe stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attivita' ulteriori svolte dalle agenzie provinciali" e, infine, del comma 7 del presente articolo "nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di modificare la propria legislazione secondo le disposizioni in esso contenute, in conformita' allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione".

Testo vigente dal 19 ottobre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 212/2017

    Ha colpito questo articolo
    12 ottobre 2017

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 4, 7, commi 1, 5 e 7, 8, 14, commi 1, 3 e 5, 15, commi 2, 3 e 5, e 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, proposte dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. Tali parametri sono indicati esclusivamente nell'epigrafe del ricorso senza che ne sia argomentata la lesione.

    Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 7 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale · Art. 1 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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